{"id":546,"date":"2011-07-23T14:21:21","date_gmt":"2011-07-23T12:21:21","guid":{"rendered":"http:\/\/resistente.noblogs.org\/?p=546"},"modified":"2011-08-04T10:02:30","modified_gmt":"2011-08-04T08:02:30","slug":"finanziaria-di-lacrime-sangue-e-carbone","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/resistente.noblogs.org\/?p=546","title":{"rendered":"Finanziaria di lacrime, sangue..e carbone"},"content":{"rendered":"<p><em>Il paese \u00e8 in crisi e il governo, mentre si appella alla responsabilit\u00e0, tutela Enel Spa, principessa della speculazione.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left\"><strong><a href=\"https:\/\/resistente.noblogs.org\/files\/2011\/08\/Finanziaria-di-lacrime-sangue-e-carbone_cop.pdf\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-549\" src=\"https:\/\/resistente.noblogs.org\/files\/2011\/08\/copertina_2_min.jpg\" alt=\"\" width=\"169\" height=\"240\" \/><\/a><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: left\"><strong>di Flavio Stasi<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left\"><em>(http:\/\/resistente.noblogs.org)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: left\"><a href=\"https:\/\/resistente.noblogs.org\/files\/2011\/07\/Finanziaria-di-lacrime-sangue-e-carbone.pdf\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-146\" src=\"https:\/\/resistente.noblogs.org\/files\/2010\/09\/pdf.jpeg\" alt=\"\" width=\"43\" height=\"47\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/resistente.noblogs.org\/files\/2011\/08\/Finanziaria-di-lacrime-sangue-e-carbone_cop.pdf\">Scarica il documento in formato pdf<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>INDICE<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Questione di responsabilit\u00e0 nazionale<\/em><\/p>\n<p><em>2. Enel e Governo: storia di una violazione continua<\/em><\/p>\n<p><em>3. Cosa prevede la Finanziaria 2011?<\/em><\/p>\n<p><em>4. Questa norma pu\u00f2 riguardare la centrale di Rossano?<\/em><\/p>\n<p><em>5. Conclusioni: gli speculatori hanno amici nei governi, ma non sui territori<\/em><\/p>\n<p><em>Appendice A: Riferimenti Legilsativi<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Questione di responsabilit\u00e0 nazionale<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Sono giorni concitati per l&#8217;economia italiana. La speculazione dei mercati in atto sta mettendo a dura prova il sistema economico e bancario del paese, e lo stress finanziario contagia i titoli in borsa in pesante ribasso. Si potrebbe disquisire per mesi a proposito della modalit\u00e0 con cui il mercato finanziario, in regime liberista, fa tremare milioni di famiglie e cittadini dei ceti bassi e medi, senza che questi abbiano fatto nulla se non lavorare duramente e quotidianamente per il proprio sostentamento alle condizioni imposte dal mercato stesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Fatto sta che il disequilibrio finanziario di queste settimane ha imposto una manovra che si avvaler\u00e0, tipicamente, di sacrifici della popolazione: dalla sanit\u00e0 (ticket) ai lavoratori del pubblico impiego (blocco dei contratti), dagli enti locali (tagli a comuni, provincie, regioni) alle pensioni (innalzamento dell&#8217;et\u00e0 pensionabile). In un clima frenetico ed impaurito, con i mercati fuori controllo, il fiato del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Centrale Europea sul collo, in sole otto ore di discussione alla camera, agevolata anche dalla cosiddetta &#8220;opposizione&#8221;, si \u00e8 approvata una finanziaria record da 70 miliardi di euro. Il Governo ha dunque fatto appello al senso di responsabilit\u00e0, in una situazione drammatica ed emergenziale, per limitare al minimo polemiche e discussioni. Anche il Presidente della Repubblica si \u00e8 appellato alla politica ed addirittura alla stampa, per mantenere un atteggiamento responsabile a tutela della stabilit\u00e0 nazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ed in questo clima di solenne responsabilit\u00e0 il Governo decide di inserire, tra una misura di austerit\u00e0 e l&#8217;altra, una norma scritta appositamente per gli interessi di Enel Spa (per intenderci non una societ\u00e0 pubblica ma una multinazionale che fattura 5 miliardi di euro l&#8217;anno) e che danneggia territori ed il settore delle fonti rinnovabili.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Non una norma generale di sviluppo, di programmazione e di pianificazione energetica, tutte cose di cui il nostro paese ha bisogno, ma una norma che riguarda in sostanza due centrali termoelettriche (Porto Tolle in provincia di Rovigo e Rossano in provincia di Cosenza) ed una sola fonte energetica, una tra quelle pi\u00f9 inquinanti e obsolete in assoluto: il carbone.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Allo stesso tempo si tratta di una norma dal significato molto molto semplice. In sintesi: se c&#8217;\u00e8 un progetto di riconversione per una centrale ad olio combustibile e se la fonte scelta per tale riconversione \u00e8 il carbone, si agisce senza tener conto di norme di tutela di un territorio, senza confrontare il progetto con possibili alternative, senza considerare norme regionali o locali. Appare evidente che l&#8217;intenzione \u00e8 quella di permettere ad Enel ed al Governo di imporre dall&#8217;alto riconversioni a carbone ignorando ogni istituto democratico posto a tutela dei cittadini.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Come accadde a Rossano negli anni &#8217;70, quando le istanze territoriali vennero letteralmente usurpate dal commissario prefettizio, si vorrebbe imporre a tutta la sibaritide un altro disastro ambientale, dopo aver visto il proprio sviluppo turistico ed agricolo piegato per quarant&#8217;anni da due ciminiere d&#8217;amianto nel bel mezzo del golfo. In pochi daranno risalto ai commi 8 e 9 dell&#8217;articolo 35 di questa epocale finanziaria, e lo sdegno per questa vergognosa norma sar\u00e0 sovrastato dall&#8217;assordante silenzio imposto dalla &#8220;responsabilit\u00e0 nazionale&#8221;. Eppure nei desideri di speculatori energetici e faccendieri di governo, questa norma rappresenterebbe comunque una svolta epocale per i due territori in questione, ovvero l&#8217;affossamento definitivo di ogni prospettiva di sviluppo. Una norma che con la pressione finanziaria, col debito pubblico e con gli indici di borsa non ha nulla a che fare, alla faccia della tanto sventolata responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Enel e Governo: storia di una violazione continua<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Quello dell&#8217;articolo 35 della finanziaria 2011 \u00e8 solo l&#8217;ultimo di una lunga serie di tentativi del Governo di aggirare le norme in materia energetica per imporre centrali mega-inquinanti ai territori, in particolare a carbone. Si tratta, di fatto, di una vera e propria azione eversiva nei confronti di norme di tutela sanitaria ed ambientale, di norme ed istituzioni territoriali, di sentenze del Consiglio di Stato, della Corte Costituzionale, persino di direttive della comunit\u00e0 europea. Vediamo alcuni esempi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">In data 1 Luglio 2009, il Governo emanava il DL 78\/2009, cosiddetto &#8220;Salva Centrali&#8221;. Con questo provvedimento il Governo conferiva al Consiglio dei Ministri, quindi a se stesso, poteri straordinari per quanto riguarda interventi nel settore energetico (produzione e distribuzione di energia) giudicati di particolare urgenza. In pratica il governo istituiva un vero e proprio commissariamento del settore energia, accentrando su se stesso ogni potere di decisione finale per quanto riguarda costruzione di centrali, riconversioni, costruzione di elettrodotti eccetera.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il decreto salva centrali \u00e8 stato giudicato incostituzionale dalla Corte Costituzionale il 18 Giugno 2010.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Appena un mese prima, il 30 Aprile 2010, il Consiglio dei Ministri approvava un provvedimento con cui si sono concesse quote di emissione di CO2 gratuite alle centrali di nuova costruzione. Le norme europee per limitare le emissioni di anidride carbonica prevedono un principio semplicissimo: pi\u00f9 inquini, pi\u00f9 paghi. Ad ogni stato nazionale viene delegata la gestione delle quote di CO2 da assegnare alle aziende, ed eventualmente far pagare ai privati il proprio inquinamento mediante un Piano di Assegnazione Nazionale (PNA). Cosa significa concedere quote gratuite? Semplice: agire ignorando le tabelle del PNA, permettendo ad Enel e Sorgenia di non pagare un euro. Per le emissioni delle nuove centrali il conto dell&#8217;Unione Europea lo pagher\u00e0 lo stato, ovviamente coi soldi nostri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Lo stesso articolo 35 della Finanziaria 2011, oggetto di questo documento, non \u00e8 altro che un emendamento ad una legge emanata da questa stessa maggioranza nell&#8217;aprile 2009. Si tratta della legge di conversione del decreto legislativo 5\/2009, uno dei tanti &#8220;decreti insalata&#8221; (elegantemente chiamati &#8220;omnibus&#8221;) emanati da questo governo, senza nulla togliere alle insalate dei governi precedenti. In questo decreto vengono trattati dagli immobili agli elettrodomestici. Specialit\u00e0 di questo Governo \u00e8 poi quella di modificare questi stessi decreti quando vengono convertiti in legge: il titolo del decreto 5\/2009 era &#8220;Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi &#8220;, mentre la legge di conversione relativa, numero 33\/2009,  recita &#8220;Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonch\u00e8 disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario &#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La costruzione di centrali a carbone deve far parte, secondo il Governo, del tema &#8220;produzione lattiera&#8221; dal momento che nella legge compare un articolo 5 bis che recita: \u00abPer la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile [..] al fine di consentirne l&#8217;alimentazione a carbone o<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">altro combustibile solido , si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale , purch\u00e9 la riconversione assicuri l&#8217;abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti  [..] \u00bb. Per chi non lo sapesse, procedere in deroga vuol dire, in pratica, ignorare una norma. Ignorare delle limitazioni, di qualsiasi tipo, emanate per lo sviluppo di un territorio e per l&#8217;interesse della collettivit\u00e0, non ha alcuna giustificazione, eppure lo si fa continuamente, spesso proprio per questioni sanitarie ed ambientali ed utilizzando l&#8217;espediente dell&#8217;emergenza: si pensi al Commissariamento all&#8217;Emergenza Rifiuti in Calabria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Sembra un testo scritto appositamente per aggirare la legge costitutiva del Parco del Delta del Po, in cui ricade il territorio della centrale di Porto Tolle, che esclude l&#8217;installazione di impianti inquinanti come quelle a Carbone.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Infatti, sulla base della deroga concessa dalla legge 33\/2009, il ministero dell&#8217;Ambiente rilasciava la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) necessaria per l&#8217;avvio dei lavori di costruzione, ritenendo quindi non necessario considerare le varie normative di tutela del territorio e non effettuando nessuna comparazione con possibili progetti alternativi rispetto a quello presentato da Enel.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Gi\u00e0 il 22 Luglio 2010 la Corte Costituzionale emanava una sentenza che, pur non dichiarando incostituzionale la 33\/2009, limita la deroga a quelle leggi che impediscono specificatamente la realizzazione di un impianto e che non consentono possibilit\u00e0 alternative.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La VIA veniva successivamente giudicata illegittima, quindi annullata, dal Consiglio Di Stato, con sentenza del 23 Maggio 2011, proprio perch\u00e9 la legge di costituzione del Parco del Po non impedisce la costruzione di un impianto, bens\u00ec esprime una preferenza sulle fonti energetiche da adottare (piena facolt\u00e0 delle regioni) ed offre delle opportune alternative: fonti che avessero impatto ambientale uguale o inferiore a quello del gas metano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Da considerare, inoltre, che le normali mansioni della Commissione VIA prevedono  un confronto reale tra il progetto in esame e le possibili alternative, necessit\u00e0 resa ancora pi\u00f9 stringente dalla norma relativa al Parco del Po. Nonostante questo la commissione VIA ha deciso di ignorare deliberatamente ogni confronto possibile. Per completezza di informazione, la Procura di Rovigo ha aperto un&#8217;inchiesta sul tentativo di autorizzazione della riconversione, ipotizzando reati di falso ideologico da parte di Enel e di accomodamento da parte di alcuni membri della commissione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Cosa prevede la Finanziaria 2011<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Arriviamo all&#8217;oggi. I commi 8 e 9 dell&#8217;articolo 35 della manovra finanziaria 2011 intendono rispondere, di fatto, alla sentenza del Consiglio di Stato, quasi come se questo rappresentasse una controparte politica dell&#8217;esecutivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">L&#8217;emendamento in finanziaria aggiunge alla legge 33\/2009, descritta sopra, la possibilit\u00e0 di applicare la deroga non solo alle norme che impediscono riconversione di un impianto a carbone, ma anche a norme che \u00abcondizionino o limitino la suddetta riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell\u2019impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli all\u2019utilizzo dei combustibili \u00bb. Sembra che il Governo intenda arrivare al punto che se si tratta di riconversione a Carbone allora \u00e8 opportuno non fare nulla ed avviare immediatamente i lavori. Di certo inserire questa norma all&#8217;interno di questa delicata manovra finanziaria significa voler proteggere ormai sfacciatamente, speculando sulla paura del crac finanziario, gli interessi di Enel Spa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Questa norma pu\u00f2 riguardare la centrale di Rossano?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">I massimi dirigenti di Enel Spa lanciano segnali accomodanti nei confronti di quei rappresentati istituzionali che stanno manifestando preoccupazione per questa norma (tra cui annoveriamo persino parlamentari della maggioranza di governo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\u00c8 bene specificare che questa vergognosa norma potrebbe riguardare anche il progetto di riconversione della centrale di Rossano, agendo in deroga al Piano Energetico Ambientale Regionale ed al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, i quali escludono il carbone come fonte possibile per impianti di produzione energetica in quanto incompatibile con lo sviluppo e le vocazioni del territorio. Non solo: in data 15 Novembre 2010 il Consiglio Regionale della Calabria, mediante apposito ordine del giorno, ha ribadito la propria contrariet\u00e0 all&#8217;utilizzo del carbone sul territorio regionale, unendosi alle delibere dei comuni di Rossano, di Corigliano e di numerosi altri comuni della sibaritide, nonch\u00e9 alla contrariet\u00e0 espressa a piena voce dalle associazioni degli operatori turistici, le associazioni degli agricoltori, le cooperative della pesca, gli enti culturali e tutta una ampia fetta di societ\u00e0 civile. Ma probabilmente gli interessi di Enel Spa sono pi\u00f9 importanti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Come detto i dirigenti di Enel tentano di far passare la manovra, orchestrata ad arte, in secondo piano, tranquillizzando la popolazione della Sibaritide e tentando di fare appello a quella &#8220;scarsa capacit\u00e0 di reazione&#8221; con cui gli analisti delle industrie ci descrivono. In realt\u00e0 proprio durante la stesura del presente documento, quindi in data 18 Luglio 2011, sul sito di Enel compare un articolo da titolo &#8220;Europa, ora carbone pulito e rinnovabili&#8221;. Va sempre ribadito che la definizione &#8220;carbone pulito&#8221; \u00e8 falsa e ideologica, paradossale, ossimorica: la combustione del carbone produce emissioni di mercurio, arsenico, cadmio, cromo e altre particelle dannose per la salute umana, per non parlare delle polveri ultra fini per cui non esiste al momento un filtro efficace. Accostare inoltre il carbone alle fonti rinnovabili \u00e8 altrettanto ingannevole: non solo il carbone \u00e8 non \u00e8 una fonte rinnovabile, ma come i derivati del petrolio, esso arriva da paesi terzi e mediante costosi, inquinanti e pericolosi viaggi in mare. Ad ogni modo, nella sequela di &#8220;sviste&#8221; che contraddistingue questo articolo, ad un certo punto si sostiene che: \u00abIl carbone a oggi \u00e8 oltre il 30% e su questo fronte l\u2019azienda pu\u00f2 gi\u00e0 contare su progetti come Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, dove il carbone pulito \u00e8 gi\u00e0 una realt\u00e0, e sui progetti di riconversione che riguardano gli impianti di Rossano Calabro e Porto Tolle.\u00bb. Sembra che ormai la definizione &#8220;scarsa capacit\u00e0 di reazione&#8221; stia stretta agli abitanti della sibaritide, probabilmente ci credono completamente imbecilli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Conclusioni: gli speculatori hanno amici nei governi, ma non sui territori<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Quando i cittadini si relazionano con colossi finanziari, soprattutto nel campo dell&#8217;energia, devono aspettarsi di tutto. Il territorio calabrese \u00e8 costernato di ferite provocate da questi speculatori, i quali agiscono esclusivamente per perseguire i propri profitti senza alcun riguardo per i cittadini, per cui sarebbe ingenuo stupirsi di questa manovra o pensare che si tratti dell&#8217;ultimo coniglio tirato fuori dal cilindro. \u00c8 bene che le istituzioni locali vigilino sul rispetto della volont\u00e0 popolare, ben pi\u00f9 importante della disciplina di partito, e non \u00e8 un caso che nelle ultime elezioni comunali di Rossano nessuno dei candidati abbia osato non mettere nel programma il no al carbone. Ma siamo noi cittadini ad essere i veri guardiani del nostro territorio e dei nostri interessi. Da questo punto di vista, speculatori e faccendieri possono agire in deroga alle leggi, ma in ultima istanza non possono agire in &#8220;deroga&#8221; alla volont\u00e0 popolare. Ecco perch\u00e9 questi soggetti possono mettersi l&#8217;anima in pace: i cittadini della Sibaritide hanno gi\u00e0 dato il proprio contributo al paese per quarant&#8217;anni, pagando in termini di salute, di economia, di sviluppo senza ottenere nulla in cambio se non la presa in giro di qualche rappresentante istituzionale e le promesse mai mantenute di Enel, a cui non abboccheremo pi\u00f9. Difenderemo con tutte le nostre forze il territorio, con tutti gli strumenti messi a disposizione dall&#8217;ordinamento democratico e se necessario anche coi nostri corpi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ma non si tratta soltanto di rigettare la riconversione a carbone. Abbiamo tutta l&#8217;intenzione di vedere restituito il nostro territorio ed accettare solo soluzioni in linea con la sua vocazione turistica ed agricola, tutelare i lavoratori dell&#8217;impianto e dell&#8217;indotto attraverso soluzioni virtuose e non ricatti, nonch\u00e9 andare a fondo sui danni che l&#8217;impianto e l&#8217;elettrodotto hanno provocato in questi anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: right\"><em>19 Luglio 2011<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Appendice A: Riferimenti legislativi<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">A.1. Legge di conversione n. 33, 9 aprile 2009, articolo 5 bis, comma 1<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8220;Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica &#8220;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">1. Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l&#8217;alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purche&#8217; la riconversione assicuri l&#8217;abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell&#8217;allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">A.2. Sentenza del Consiglio Di Stato, 23 Maggio 2011, stralcio<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">4. Passando, quindi, al merito, ritiene il Collegio di muovere dall\u2019esame dei motivi di ricorso con cui si lamenta l\u2019inadeguatezza della \u201cvalutazione delle alternative di progetto\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">4.1. Giova prendere le mosse dalla ricostruzione dello specifico quadro normativo di riferimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">L\u2019art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, dispone che \u201cNell&#8217;ambito dell&#8217;intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po &#8230;.:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La disposizione regionale citata, dettata in considerazione della specificit\u00e0 del territorio preso in considerazione e con un\u2019evidente finalit\u00e0 quindi di protezione ambientale, nell\u2019esercizio anche della competenza legislativa regionale in materia di \u201cproduzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u2019energia\u201d (art. 117 co. 3, Cost.), senza certo prescrivere in via esclusiva l\u2019alimentazione a gas metano degli impianti di produzione di energia elettrica realizzabili, esprime una sicura opzione legislativa di preferibilit\u00e0 per gli impianti per l\u2019appunto alimentati a gas metano, ammettendo una differente alimentazione solo a condizione che siano utilizzate \u201cfonti alternative di pari o minore impatto ambientale\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Perch\u00e9 quindi -in applicazione della citata disposizione adottata dal legislatore della Regione Veneto- possa essere espressa una valutazione positiva di compatibilit\u00e0 ambientale di un impianto di produzione di energia elettrica diversamente alimentato \u00e8 necessaria una quanto mai accurata istruttoria volta a comparare sul piano tecnico ed in concreto l\u2019impatto ambientale potenzialmente correlato al funzionamento della centrale proposta con quello sempre potenzialmente derivante dall\u2019esercizio di impianti che, a parit\u00e0 di energia prodotta, siano tuttavia alimentati a gas metano: adeguata valutazione comparativa di cui l\u2019amministrazione preposta alla formulazione del parere di compatibilit\u00e0 ambientale \u00e8 quindi tenuta a dare compiutamente atto nella parte motiva, responsabilmente prendendo in considerazione -nel condurre sul piano tecnico il raffronto- ciascuno dei fattori che assumono rilievo nel determinare l\u2019impatto ambientale di una centrale elettrica, salvo<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">successivamente a procedere ad una valutazione di tipo complessivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La valutazione delle alternative di progetto, gi\u00e0 rientrante tra i compiti propri dell\u2019amministrazione in generale deputata ad esprimersi in merito alla compatibilit\u00e0 ambientale, assume quindi connotati di particolare stringenza per effetto della specifica disciplina legislativa regionale richiamata. Che \u00e8 quanto, per vero, pare riconoscere lo stesso giudice di primo grado allorch\u00e9, nel concludere per l\u2019irrilevanza delle eccezioni di illegittimit\u00e0 costituzionale dedotte con riferimento all\u2019art. 5-bis, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in l. 9 aprile 2009, n. 33, afferma che \u201cl\u2019art. 30 della l.r. 36\/1997 non impone per forza l\u2019alimentazione a gas metano per le centrali elettriche, all\u2019uopo bastandone una che assicuri un &lt;&lt;&#8230;pari o minor impatto ambientale&#8230;&gt;&gt;, sicch\u00e9 occorre verificare, IN CONCRETO e rispetto al gas metano, l\u2019impatto ambientale complessivo della scelta d\u2019alimentazione per la proposta trasformazione della centrale di Porto Tolle\u201d (punto 2.2. della sentenza appellata). Lo stesso giudice di primo grado, tuttavia, nel disattendere le specifiche censure con cui in quella sede \u00e8 stata per l\u2019appunto lamentata l\u2019inadeguata valutazione comparativa delle \u201calternative di progetto\u201d, richiama l\u2019art. 5-bis, del citato d.l. n. 5\/2009 sostenendo che \u201cin tal caso, non serve che il progetto rechi alcuna graduazione delle alternative dei sistemi d\u2019alimentazione, la VIA potendo esser autorizzata, o no, a seconda che in concreto quello a carbone non superi i predetti limiti, senza necessit\u00e0 di prevedere soluzioni alternative, del tutto inutili rispetto alla previsioni di legge e che, in tutta franchezza ed ove richiesti, s\u2019appaleserebbero adempimenti meramente defatigatori in capo al soggetto proponente, cui gi\u00e0 incombono oneri progettuali assai complessi\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">4.2. Ebbene, giova a questo punto richiamare il citato art. 5-bis, d.l. n. 5\/2009, e soffermarsi sulle relazioni che intercorrono tra la stessa disposizione statale e il citato art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36. A norma dell\u2019art. 5-bis, d.l. n. 5\/2009, \u201cper la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l&#8217;alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purch\u00e9 la riconversione assicuri l&#8217;abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell&#8217;allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La disposizione statale, con riferimento all\u2019ipotesi di \u201criconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione &#8230;. al fine di consentirne l&#8217;alimentazione a carbone o altro combustibile solido\u201d, \u00e8 quindi precipuamente diretta ad introdurre una \u201cderoga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale\u201d. Ad avviso del giudice di primo grado, la citata norma statale renderebbe cos\u00ec superflua financo la necessit\u00e0 che il soggetto il quale intenda proporre il progetto di centrale elettrica a carbone prospetti soluzioni alternative, con differente fonte di alimentazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">4.3. Ebbene, ritiene il Collegio di non poter condividere la conclusione interpretativa cui il giudice di prima istanza \u00e8 pervenuto, dovendosi pi\u00f9 attentamente esaminare il rapporto intercorrente tra l\u2019art. 5-bis, d.l. n. 5\/2009, e l\u2019art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, in forza del quale, \u201cnell&#8217;ambito dell&#8217;intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po &#8230;.: a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Invero, come di recente sostenuto da Corte cost. 22 luglio 2010 n. 278 (in sede di scrutinio di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 27, co. 27, l. 23 luglio 2009, n. 99, nella parte in cui richiama l\u2019art. 5- bis, d.l. n. 5\/2009), l\u2019art. 5-bis, d.l. n. 5\/2009 deve intendersi come volto a derogare alle sole<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">leggi, statali e regionali, \u201cche prevedono limiti di localizzazione territoriale\u201d, ossia quelle norme che determinino, \u201ccon specifico riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica, un divieto di localizzazione tale da determinare l&#8217;impossibilit\u00e0 dell&#8217;insediamento e non permetta, nel contempo, una localizzazione alternativa\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Secondo la citata pronuncia della Corte costituzionale, \u201cla disposizione dell\u2019art. 27, co. 27, l. n. 99\/2009, nella parte in cui \u201criprende\u201d l\u2019art. 5-bis , pu\u00f2 e deve essere interpretata restrittivamente (&#8230;)\u201d. Giova riportare il passaggio rilevante della citata pronuncia 22 luglio 2010 n. 278 . \u201cCon essa il legislatore statale, anzich\u00e9 indicare criteri di localizzazione favorevoli alla realizzazione degli impianti in questione, si \u00e8 spinto fino all\u2019adozione di una generale clausola derogatoria della legislazione regionale, per quanto in un settore ove non emerge la necessit\u00e0 di costruire una rete di impianti collegati gli uni agli altri, e dunque in assenza di un imperativo di carattere tecnico che imponesse un\u2019incondizionata subordinazione dell\u2019interesse urbanistico ad esigenze di funzionalit\u00e0 della rete. Tale tecnica legislativa, proprio in ragione per un verso dell\u2019ampiezza e per altro verso della indeterminatezza dell\u2019intervento operato (con esso, infatti, si deroga indiscriminatamente all\u2019intera legislazione regionale indicata), necessita di venire ricondotta a proporzionalit\u00e0 in via interpretativa, ci\u00f2 che la formulazione letterale della norma consente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Va osservato, infatti, che la disposizione impugnata ha per oggetto le leggi regionali \u00abche prevedono limiti di localizzazione territoriale\u00bb. Questa Corte ritiene che tale espressione linguistica sia stata impiegata dal legislatore esattamente nell\u2019accezione che, sia pure con riferimento ad un caso peculiare, gi\u00e0 si \u00e8 visto ricorrere nella sentenza n. 331 del 2003, per distinguerla dall\u2019ipotesi dei consentiti \u00abcriteri di localizzazione\u00bb, ovvero per il caso in cui la legge regionale determini, qui con specifico riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica, un divieto di localizzazione tale da determinare l\u2019impossibilit\u00e0 dell\u2019insediamento e non permetta, nel contempo, una localizzazione alternativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Non vengono coinvolte dalla deroga, pertanto, n\u00e9 la generale normativa regionale di carattere urbanistico, che non abbia ad oggetto gli impianti in questione, o che comunque non si prefigga di impedirne la realizzazione, n\u00e9 tantomeno le discipline regionali attinenti alle materie di competenza legislativa residuale o concorrente, che siano estranee al governo del territorio\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ebbene, cosi interpretato l\u2019art. 5-bis, d.l. n. 5\/2009, laddove introduce una deroga alle leggi, statali e regionali, \u201cche prevedono limiti di localizzazione territoriale\u201d, deve escludersi ad avviso del Collegio che nell\u2019ambito di operativit\u00e0 dello stesso possa ricondursi l\u2019art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, volto solo a statuire che \u201cnell&#8217;ambito dell&#8217;intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po &#8230;.: a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale\u201d: conclusione cui per vero, almeno in linea di principio, pervengono tanto, come osservato, il giudice di primo grado, quanto la difesa dell\u2019ENEL. Ed invero, il citato art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, lungi dal precludere la localizzazione e l\u2019insediamento di impianti di produzione di energia elettrica, si limita ad esprimere -in considerazione delle esigenze di protezione che la specificit\u00e0 del territorio considerato evidentemente pone- una opzione del legislatore regionale di preferibilit\u00e0 per gli impianti alimentati a gas metano, ammettendo una differente alimentazione solo a condizione che siano utilizzate \u201cfonti alternative di pari o minore impatto ambientale\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Se cos\u00ec \u00e8, deve ritenersi che il citato art. 5-bis, d.l. n. 5\/2009, in alcun modo consenta di non tener conto, in sede di valutazione del progetto di centrale elettrica in contestazione, della specifica disciplina legislativa regionale richiamata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Volendo ulteriormente chiarire il rapporto tra le previsioni normative in esame, pu\u00f2 sostenersi che l\u2019applicazione dell\u2019art. 5-bis, d.l. n. 5\/2009 -in specie nella parte in cui dispone che la riconversione delle centrali ad olio combustibili in centrale a carbone deve assicurare \u201cl&#8217;abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell&#8217;allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152\u201d- presuppone che sia stata adeguatamente svolta la comparazione tra l\u2019impatto ambientale potenzialmente proprio della centrale a carbone che si intende realizzare (certo considerato tenendo conto di tutte le concrete tecniche e cautele previste anche in funzione del  soddisfacimento della appena citata regola ambientale posta dal richiamato art. 5-bis con riferimento specifico all\u2019ipotesi della riconversione di precedente centrale ad olio combustibile) e quello correlato alla realizzazione e al funzionamento di centrale a gas metano: presuppone, pi\u00f9 nel dettaglio, che all\u2019esito di tale comparazione, l\u2019autorit\u00e0 amministrativa competente abbia responsabilmente concluso per il minore o quanto meno equivalente impatto ambientale della centrale a carbone. In difetto, allo stato, di un principio di legislazione statale che imponga la realizzazione delle centrali elettriche alimentate a carbone senza lasciare margini all\u2019intervento legislativo regionale, e nella perdurante vigenza di una legge regionale volta ad introdurre, per quel contesto territoriale, un criterio di preferenza delle centrali elettriche alimentate a gas metano, salve fonti di alimentazione con minore o pari impatto ambientale, il coordinamento esegetico delle due fonti normative non pu\u00f2 che aver luogo nei termini sopra descritti, imponendosi quindi una esplicitazione delle ragioni sottese alla indicata valutazione comparativa. Esplicitazione motivazionale tanto pi\u00f9 doverosa in un\u2019ottica di trasparenza delle pur discrezionali scelte amministrative, a garanzia della loro ponderatezza e di una consapevole assunzione di responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">4.4. Tanto premesso, non pu\u00f2 sostenersi che nel corso del procedimento amministrativo contestato in primo grado, ed in specie negli atti con cui lo stesso \u00e8 stato concluso (parere della Commissione tecnica di verifica dell\u2019impatto ambientale VIA-VAS e decreto del Ministro dell\u2019ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante parere positivo di compatibilit\u00e0 ambientale), sia stata svolta la dovuta comparazione analitica e motivata tra l\u2019impatto ambientale potenzialmente proprio della centrale a carbone che si intende realizzare e quello correlato alla realizzazione e al funzionamento di centrale a gas metano . Non pu\u00f2 il Collegio non considerare, al riguardo, che in seno al procedimento conclusosi con il parere favorevole impugnato in primo grado, in specie dopo il riavvio dello stesso nel 2007, sono state anzi espresse perplessit\u00e0 in merito allo stesso studio di impatto ambientale presentato da ENEL proprio per quel che attiene al \u201cconfronto tra la riconversione a carbone e le altre soluzioni alternative\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">In termini, si esprime, in specie, il parere n. 244 del 30 giugno 2009 reso dalla Commissione regionale v.i.a. che, tuttavia, successivamente conclude in senso favorevole al progetto di riconversione limitandosi a richiamare l\u2019art. 5-bis,d.l. n. 5\/2009: disposizione dalla Commissione regionale interpretata come norma statale in forza della quale l\u2019alimentazione a carbone o altro combustibile solido pu\u00f2 \u201cessere effettuata purch\u00e9 la riconversione assicuri l\u2019abbattimento delle emissioni di almeno il 50% rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui al D. Lgs. 152\/2006\u201d. Interpretazione non condivisa dal Collegio per le ragioni sopra illustrate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Parimenti, nella nota n. 82234 del 29 giugno 2009, ARPAV- Dipartimento provinciale di Rovigo esprime non poche perplessit\u00e0 in merito alla metodologia e agli esiti del raffronto contenuto nella documentazione del soggetto proponente tra l\u2019impatto ambientale della centrale a carbone e quello di alternativi impianti di produzione energetica diversamente alimentati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">In specie, sono espresse perplessit\u00e0 in merito alla metodologia seguita nel porre a raffronto le emissioni potenzialmente correlate alle due tipologie di impianti; si rimarca la mancanza di un confronto relativo ai rifiuti prodotti nell\u2019esercizio delle due diverse centrali; si sostiene, ancora, la preferibilit\u00e0 dell\u2019impianto a gas con riguardo all\u2019emissione per l\u2019inquinante NOx, agli altri microinquinanti SO2 e alle polveri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Sul punto, merita considerare che, se \u00e8 vero certo che il citato art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, nella formulazione successiva alla novella di cui alla l.r. 26 febbraio 1999 n. 18, non prevede pi\u00f9 l\u2019obbligo dell\u2019alimentazione a gas metano o con altre fonti alternative non inquinanti limitandosi a prescrivere che nell&#8217;ambito dell&#8217;intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po \u201cgli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale\u201d, non \u00e8 men vero, tuttavia, che la valutazione di \u201cpari o minore impatto ambientale\u201d dell\u2019impianto a carbone proposto rispetto all\u2019impianto alimentato a gas debba essere svolta dall\u2019amministrazione in modo analitico, tenendo senz\u2019altro anche conto dell\u2019attitudine inquinante che le centrali a confronto presentano sotto i diversi aspetti che vengono in rilievo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">4.5. Ebbene, l\u2019apprezzamento comparativo in questione non pu\u00f2 non essere condotto in modo ancor pi\u00f9 rigoroso allorch\u00e9 nel corso del procedimento amministrativo, ed in particolare nella sua fase finale, emergano, come registratosi nel caso si specie, perplessit\u00e0 espresse da organi tecnici dell\u2019Amministrazione. E\u2019 proprio quanto, ad avviso del Collegio, \u00e8 mancato nel caso di specie non ravvisandosi nel parere positivo di compatibilit\u00e0 ambientale impugnato in primo grado una compiuta illustrazione delle motivazioni sulla scorta delle quali la Commissione statale \u00e8 in condizione di sostenere che la centrale a carbone proposta dall\u2019ENEL -in considerazione delle caratteristiche tecniche, di potenza e di funzionamento in concreto previste, delle effettive condizioni del contesto complessivo, delle cautele e delle tecniche indicate dal proponente per soddisfare gli obblighi di abbattimento imposti dall\u2019art. 5-bis, d.l. n. 5\/2009 e di tutti gli altri fattori di valutazione- presenti un impatto ambientale minore o pari a quello di una centrale a gas metano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">4.6. Pare del resto persino superfluo osservare, attesa la indicata ricostruzione del quadro normativo di riferimento e la illustrata interpretazione dell\u2019art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, che la suddetta comparazione, lungi dal poter essere rimessa al soggetto che propone il progetto, deve essere adeguatamente svolta dall\u2019Amministrazione pubblica, nell\u2019esercizio della discrezionalit\u00e0 tecnica che le compete; parimenti scontato, ma non inutile rimarcare, peraltro, che, in assenza di una adeguata motivazione che dia compiutamente atto delle ragioni sottese alle valutazioni di \u201cpreferibilit\u00e0 ambientale\u201d dell\u2019impianto a carbone rispetto ad \u201calternative di progetto\u201d, non pu\u00f2 certo il giudice amministrativo formulare, sulla base delle indicazioni difensive fornite in sede processuale, apprezzamenti di tipo tecnico, altrimenti finendo per sostituirsi, in spregio al fondamentale principio di separazione, all\u2019amministrazione, invadendo uno spazio alla stessa riservato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">4.7. Alla stregua delle esposte ragioni, e fermi gli eventuali seguiti amministrativi, vanno pertanto accolti i motivi di gravame con cui \u00e8 stato dedotto il vizio di omessa esplicitazione delle ragioni sottese alla valutazione di pari o inferiore impatto ambientale della centrale a carbone rispetto alle possi bili alternative di progetto, in specie quella alimentata a gas metano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">A.3. Legge Finanziaria 2011, articolo 35, commi 8 e 9<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">8. All\u2019articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: \u201cdi localizzazione territoriale\u201d sono inserite le seguenti: \u201c, nonch\u00e9 che condizionino o limitino la suddetta riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell\u2019impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli all\u2019utilizzo dei combustibili\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">9. L\u2019articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 33 del 2009.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il paese \u00e8 in crisi e il governo, mentre si appella alla responsabilit\u00e0, tutela Enel Spa, principessa della speculazione. &nbsp; di Flavio Stasi (http:\/\/resistente.noblogs.org) &nbsp; Scarica il documento in formato pdf &nbsp; &nbsp; INDICE 1. Questione di responsabilit\u00e0 nazionale 2. Enel e Governo: storia di una violazione continua 3. Cosa prevede la Finanziaria 2011? 4. 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